Art. 15.
(Servizi operativi di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria).

      1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito un servizio speciale di polizia, di sicurezza e giudiziaria, con il compito di collaborare con il SERSIN e con la Direzione generale delle informazioni militari, nonché con gli organi della polizia militare, esercitando in via esclusiva, e comunque con funzioni di sovrintendenza e direzione nei confronti di altro organismo preposto, le attribuzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, in materia di difesa esterna e di tutela della sicurezza interna dello Stato, collegate all'attività informativa, controinformativa, contro-sovversione, anti-sabotaggio e antiterrorismo dei Servizi.
      2. Nell'espletamento del suo compito e per l'esercizio delle sue attribuzioni il servizio speciale di polizia può avvalersi anche di altri uffici di polizia od organi,

 

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nonché di singoli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, anche dirigendone e coordinandone l'attività nel campo specifico.
      3. Il personale del servizio è tratto dal personale della carriera di prefettura e dal personale delle Forze di polizia.
      4. L'ordinamento del servizio è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.
      5. L'organizzazione del servizio è stabilita dal Ministro dell'interno con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.